Nel consiglio comunale di Gasperina,che si terrà giorno 17,alle ore 16.00 preso il municipio di Gasperina tra i vari punti all’ordine del giorno,spicca quello riguardante la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario  ai sensi dell’art. 244 TUEL n. 267/2000,in quella  sede  il sindaco Gregorio Gallello dovrà  rendicontare all’assise quali i necessari provvedimenti,cosa recita questo strumento? Procedimento per l’accertamento di dissesto finanziario degli enti locali, demandato dall’articolo 6, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, scatta quando si è in presenza di una condizione di mancanza di liquidità che l’ente non può ripianare con gli strumenti regolatori del bilancio. Tuttavia, le stesse articolazioni della magistratura contabile devono, in contraddittorio con l’ente interessato, verificare il piano di rientro dal debito, in quanto la carenza di liquidità diventa strutturale, tramutandosi in insolvenza, in un arco temporale medio triennale. E’ quanto ha messo nero su bianco la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 2/2012, in merito alle concrete modalità operative da seguire nella procedura di accertamento di dissesto finanziario degli enti locali, innovata con la norma sopra richiamata. Norma che, lo ricordiamo, evidenzia che se dalle pronunce della Corte dei conti sui bilanci emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o irregolarità contabili che danneggiano l’equilibrio dell’ente e lo stesso non ottempera alle necessarie misure correttive, la stessa Corte trasmette gli atti al prefetto, avviando un iter che può portare allo scioglimento del consiglio comunale. La novità sostanziale della norma, pertanto, sta nelle conseguenze dell’accertamento della Corte, in quanto la procedura, in caso di conclamato dissesto e in assenza dell’adozione dei correttivi, si chiude in una misura sostitutiva adottata dal prefetto. Adesso, scrive la Sezione autonomie, gli enti locali “deficitari” sanno di essere sotto osservazione e l’emersione della condizione di dissesto diventa il momento conclusivo (ed eventuale) del procedimento di controllo. Il procedimento così delineato dal D.Lgs. n. 149/2011, deve pertanto essere distinto in due fasi. La prima, consiste in un giudizio sulla situazione di “potenziale dissesto” ed è preordinata alla rimozione di quei fattori che minano la stabilità dell’ente. La seconda, invece, è la vera e propria trasmissione degli atti al prefetto. Quindi, l’attenzione delle sezioni regionali di controllo della Corte deve essere incentrata sui casi di carenza di liquidità e non di una semplice incapacità funzionale. Il giudizio sulla possibilità di dissesto deve essere, quindi, basato sullo squilibrio strutturale riferito alla situazione di cassa. In caso di accertata illiquidità, occorre sottoporre a verifica, in contraddittorio con l’ente, il piano di rientro dal debito.

[box type=”info”] articolo di Gianni Romano[/box]

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